Segnalazione Certificata Agibilità

La Segnalazione Certificata di Agibilità (S.C.A.) è il documento finale che attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati. In sostanza, è l'atto che certifica che un immobile, dopo essere stato costruito o ristrutturato, è idoneo ad essere abitato o utilizzato per la sua destinazione d'uso.

La S.C.A. ha sostituito il vecchio "Certificato di Agibilità" e, come la S.C.I.A. edilizia, si basa sul meccanismo dell'autocertificazione asseverata del tecnico abilitato, rendendo immediata l'attestazione di conformità.

A Cosa Serve e Quando va Presentata?

La S.C.A. è obbligatoria e va presentata al Comune di riferimento entro 15 giorni dalla data di conclusione dei lavori di finitura dell'intervento.

Il Geometra deve presentarla nei seguenti casi:

  1. Nuove Costruzioni: Al termine della realizzazione di un nuovo edificio.

  2. Ricostruzioni Totali o Parziali: Dopo interventi di demolizione e ricostruzione.

  3. Interventi che Incidono su Igiene e Sicurezza: Al termine di lavori di ristrutturazione che possono influire sui requisiti di igiene, salubrità, sicurezza statica, o che modificano l'immobile in modo sostanziale (es. sopraelevazione o cambio di destinazione d'uso).

I Documenti Certificati dal Geometra

Per l'ottenimento dell'Agibilità, il Geometra deve allegare e asseverare, tra gli altri, i seguenti documenti essenziali:

  • Fine Lavori: Dichiarazione di ultimazione dei lavori.

  • Certificazione Impianti: Dichiarazioni di Conformità degli impianti (elettrico, idrico, termico, gas) rilasciate dalle imprese installatrici.

  • Collaudo Statico: Certificato di collaudo statico (se l'intervento ha riguardato parti strutturali).

  • Conformità Catastale: Attestazione dell'avvenuto aggiornamento catastale (DOCFA).

  • Certificazione Energetica: L'Attestato di Prestazione Energetica (APE).

  • Conformità al Progetto: Asseverazione finale della conformità dell'opera realizzata al progetto edilizio approvato.

Le Differenze Cruciali tra S.C.A. e S.C.I.A.

È fondamentale non confondere la S.C.A. con la S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) o la C.I.L.A., poiché hanno scopi, effetti e tempistiche completamente diversi.

Caratteristica

S.C.A. (Agibilità)

S.C.I.A. (Inizio Attività)

Funzione Principale

Attestare l'idoneità all'uso (salute, igiene, sicurezza finale).

Autorizzare l'inizio dei lavori (regolarità urbanistica del progetto).

Momento della Presentazione

DOPO la conclusione dei lavori di finitura (entro 15 giorni).

PRIMA dell'inizio dei lavori (permettendone l'inizio immediato).

Oggetto della Certificazione

L'opera compiuta e la conformità di tutti gli impianti e le condizioni igienico-sanitarie.

Il progetto e la sua conformità alle norme edilizie e urbanistiche.

Ruolo del Geometra

Certificatore Finale del rispetto dei requisiti tecnici e funzionali.

Progettista e Asseveratore della regolarità del progetto.

Effetto Legale

Conferisce il diritto di utilizzare l'immobile per la sua destinazione d'uso.

Conferisce il diritto di eseguire i lavori.

S.C.A.: L'Ultimo Passo

La S.C.A. rappresenta l'atto finale del processo edilizio. Mentre la S.C.I.A. o il Permesso di Costruire danno il via libera al cantiere, la S.C.A. chiude l'iter e certifica che il lavoro del Geometra e dell'impresa è stato eseguito a regola d'arte e in conformità con i requisiti di abitabilità, rendendo l'immobile pienamente fruibile e commerciabile.